Regione Marche

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2 Luglio 2007

Orari per bar e ristoranti

Questi i contenuti principali dei provvedimenti:

 1. A decorrere dal 16 luglio 2007 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 30/05, compresi i circoli privati, dovranno osservare i seguenti limiti giornalieri: 

1.1.   Esercizi ubicati nel centro storico (individuati nel PRG come zone “A”) orario minimo di apertura 06 – orario massimo di chiusura ore 02; per gli esercizi riconducibili  all’attività di  cui alla lettera h) del punto 2.2 degli indirizzi applicativi approvati dalla Regione Marche con D.G.R. n° 864 del 24/07/06 (wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili) nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi è consentita la chiusura alle ore 03

1.2.   Esercizi ubicati nelle restanti zone del territorio comunale  orario minimo di apertura 06 – orario massimo di chiusura ore 02, per gli esercizi ubicati in condomini con unità immobiliari a destinazione residenziale l’orario massimo di chiusura è anticipato alle ore  00.30, esclusi i giorni di venerdì, sabato e prefestivi in cui è consentita la chiusura alle ore 01.30

2. In tutti gli esercizi del territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 23.

I titolari degli esercizi, nel rispetto dei suddetti limiti minimi e massimi,  hanno l’obbligo di comunicare al comune l’orario adottato che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno.

Marco Stracquadanio – Responsabile IV Settore
Comune di Castelfidardo

Comune di Castelfidardo

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