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22 Gennaio 2008

Carnevale 2008 – Bombolette spray vietate

I L   S I N D A C O 
Vista la richiesta dell’Ufficio Cultura di Castelfidardo, presentata in data 11/01/2008 inerente l’effettuazione della manifestazione denominata “Carnevale Castellano 2008”, che si svolgerà il giorno 05 febbraio 2008, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, nel Centro Storico di Castelfidardo;Considerato che tale manifestazione richiamerà, come di consueto, una notevole affluenza di pubblico, in particolare di bambini e ragazzi;        
Visto il TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e odifiche; 
Visto l’art. 54 comma 2, del Decreto D.lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL);        
Sentito il parere del Comando di Polizia Municipale;
Dato atto che consentire l’utilizzo di bombolette spray a schiuma ovvero a filo, potrebbe dare origine a disordini vari, quali risse, tumulti, lancio delle stesse bombolette metalliche ed altre simili cose, con conseguente possibilità di danno e pericolo per persone e cose, nonché di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica;Ritenuto di dover evitare il verificarsi di tali eventi nel superiore interesse pubblico, attuando, per lo scopo, ogni misura o cautela ritenuta necessaria;

O R D I N A 

Che per la giornata del 05 FEBBRAIO 2008 a partire dalle ore 14.00 fino alle ore 20.00, E’ VIETATO L’UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY DI QUALSIASI GENERE (sia ad emissione di filo che ad emissione di schiuma) all’interno del centro storico di Castelfidardo. 
Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero altro illecito amministrativo, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., della sanzione da euro 25,00 a euro 500,00. 
Ai sensi degli artt. 13 e 19 della legge 689/1981, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria potranno, altresì, procedere al sequestro cautelare dei citati dispositivi ai fini della relativa confisca. 
Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale previsto. 
GLI ORGANI DI POLIZIA SONO INCARICATI PER L’ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

polizia municipale
Comune di Castelfidardo

Comune di Castelfidardo

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