Regione Marche

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8 Marzo 2020

Nuove misure restrittive: è il momento dell’auto-responsabilità

E’ il momento dell’auto-responsabilità: con queste parole il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato le misure urgenti adottate per contrastare il diffondersi del virus Covid-19 attraverso il nuovo Decreto (DPCM 20200/308) entrato in vigore già da oggi e valido fino al giorno 3 aprile.

All’art. 2  (riportao in calce) vengono espressamente indicate tutte le precauzioni cui la cittadinanza e le attività di varia natura sono chiamate con senso civico, rispetto e pazienza nell’interesse comune della salute pubblica ad adeguarsi, misure che comportano grandi e piccoli sacrifici quotidiani ma indispensabili per formare un argine efficace al fenomeno epidemiologico.

Questo il testo completo del DPCM_20200308

Art 2.

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali, in  cui  è  coinvolto  personale  sanitario o personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività  convegnistica o congressuale; 
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;  
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 
d) è sospesa l'apertura dei  musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42; 
e)  svolgimento delle attività di  ristorazione  e  bar, con obbligo, a carico del gestore, di  far  rispettare la  distanza di sicurezza interpersonale di  almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo, sia  pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle  sedute di allenamento degli  atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a  contenere  il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport  di base e le attività  motorie  in  genere, svolti  all'aperto  ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui all'allegato 1, lettera d); 
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i  servizi  educativi  per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle  attività scolastiche e di formazione superiore,comprese le Università e le  Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni casola possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensionei corsi post universitari  connessi  con  l'esercizio  di professioni sanitarie,ivi inclusi quelli per i medici in  formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonchè  le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a  condizione  che  sia  garantita  la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d).Al  fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; 
i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado; 
l)fermo  restando  quanto  previsto dalla lettera h),la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a  malattia  infettiva  soggetta  a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque  giorni,  avviene  dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalitaà  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilità;  n) nelle Universitaà e nelle Istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e  coreutica, per tutta la durata della sospensione,le attività didattiche o  curriculari possono  essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,  individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità,assicurano,laddove ritenuto necessario ed in ogni caso  individuandone le relative  modalità,il recupero delle attività formative nonchè di quelle curriculari ovvero diogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,la partecipazione  alle  attività  didattiche  o  curriculari  delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Università  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attivita' formative, nonchè  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonchè ai fini delle relative valutazioni; 
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto; 
q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo  degenza,  residenze sanitarie assistite(RSA),hospice, strutture riabilitative e  strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione resa disponibile  sul  sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori  di  lavoro  di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; 
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
u) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilità  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare  l'uscita  e  il  rientro   dalle   carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; 
v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative  tali  da  evitare  assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato  1,  lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; 
z) divieto assoluto  di  mobilità  dalla  propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 
Lucia Flauto

Comune di Castelfidardo

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