Descrizione
Raccogliendo l'invito diffuso da RFI - Rete Ferroviaria Italiana - attraverso la nota emessa il 18 maggio scorso nell'immediata prossimità della stagione estiva quando è ancor più importante prevenire il fenomeno degli incendi, si ricordano gli adempimenti in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o incolti o tenuti a pascolo adiacenti le linee ferroviarie.
Lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva rappresenta infatti un potenziale pericolo per l’alta probabilità d’innesco e sviluppo d’incendio e per l’accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria.
Le piante che vengono lasciate crescere ad una distanza non conforme, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute prive di vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, da parte di proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, creano, specie nella stagione estiva, un’evidente situazione di rischio, che minaccia le condizioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario ed espone la linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco.
Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario, il DPR 753/1980 (“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”), fissa le prescrizioni da rispettare tramite il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) dalla sede ferroviaria, nonché la creazione, da parte dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, di un’apposita “barriera taglia fuoco”, per ridurre il rischio di innesco e di propagazione di incendi.
Durante tutto il periodo di “grave pericolosità” si ricorda dunque di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, ecc. I possessori sono inoltre tenuti a circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
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Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2026, 18:32